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ANGIARI - Arriva la "tassa sulla democrazia"

"L'amministrazione comunale di Angiari chiede un contributo di 16 euro per formulare osservazione al piano degli interventi. Ma il Consiglio di Stato dice NO"
 

Si potrebbe chiamare "tassa sulla democrazia" il contributo di 16 euro che il Comune di Angiari richiede ai cittadini per formulare osservazioni al piano degli interventi.
La c.d. “Variante n. 3 al Piano degli Interventi”, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 11.11.2014, è stata pubblicata all'albo pretorio on line, al sito http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pr
etorio/_veneto/_comuni/_angiari e presso l’Ufficio Tecnico comunale durante l’orario di apertura al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30.
Ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. 11/2001, fino a 30 (trenta) gioni dopo la scadenza del deposito, chiunque può formulare “osservazioni” sullo strumento urbanistico adottato.
Le osservazioni dovranno essere redatte e presentate in duplice copia di cui una in carta legale (€. 16,00) all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 23/01/2015.
Entro 60 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004 e s.m.i. si esprime sulle osservazioni pervenute ed approva la Variante n. 3 al Piano degli Interventi.
Tuttavia, secondo altre disposizioni, le osservazioni al P.R.G. dovrebbero essere assoggettate all'imposta di bollo solo in caso d'uso, e quindi, soltanto quando le stesse sono presentate agli uffici fiscali per la registrazione.
Ciò in applicazione dell'articolo 32 della tariffa parte II dello stesso D.P.R. che prevede l'imposta di bollo in caso d'uso per “Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione”.
Una ulteriore fonte da considerare è la Sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 1 dicembre 1997, n.1473 che prevede che le osservazioni dei privati al P.R.G. non costituiscono rimedi giuridici, per i quali vale il principio della rispondenza della statuizione all’interesse dell’istante, ma apporti collaborativi ai fini della individuazione delle scelte urbanistiche più confacenti all’interesse pubblico urbanistico.
 
(foto: pixabay) (13/12/2014)