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ELZEVIRO - Il giornale telematico non è soggetto a registrazione in tribunale (e nemmeno il blog!)

"Secondo la recente pronuncia della Cassazione del 10 maggio 2012, l'obbligo di registrazione per il giornale on line e' previsto solo dalla L. n. 62/2001 e ai soli fini delle provvidenze economiche."
 
 
 
Così si sono pronunciati gli Ermellini stabilendo che l’informazione online non è soggetta alla legge sulla stampa in quanto il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa, ossia la riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività. Inoltre la più recente normativa di cui alla L. 7 marzo 2001 n. 62 (cd legge sull'editoria che ha modificato la L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
I giornali online non hanno quindi alcun obbligo di registrare la propria testata in Tribunale in quanto non rispondono alle condizioni ritenute essenziali dalla Legge 47 del 1948 per definire un prodotto stampa. E' questa in sostanza la sintesi della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, 10 maggio 2012 (dep. 13 giugno 2012), n. 23230. La sentenza nello specifico ha riguardato la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato “Accade in Sicilia” e diffuso in via telematica sul sito www.Accadeinsicilia.net, dal 16/12/2003 al 07/12/2004, senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica con la condanna in primo grado alla pena di euro 150 di multa. La decisione riportata nella sentenza, per un procedimento che avrebbe potuto agevolmente concludersi con la prescrizione del reato, riconosce e tutela la libertà di pensiero e di informazione di chi ogni giorno scrive su blog e siti internet.
 
(02/05/2015)