"I Comuni e le amministrazioni che hanno rinnovato gli organi rappresentativi devono entro 90 giorni predisporre il documento sottoscritto dal sindaco. Non è richiesta la
sottoscrizione dell'organo di revisione."
Il Comune di Affi ha pubblicato la relazione di inizio mandato. Il documento
introdotto dall'articolo 4-bis del Dlgs 149/2011 (dal decreto legge
174/2012), è obbligatorio per i Comuni che hanno rinnovato gli organi amministrativi nelle
ultime elezioni. La norma indica nel
novantesimo giorno dall'inizio del mandato la pubblicazione della relazione di inizio mandato che viene predisposta dal responsabile del
servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal
sindaco. Non è richiesta la
sottoscrizione dell'organo di revisione.
In merito al contenuto il legislatore si è limitato ad affermare che la relazione di inizio mandato è finaizzata a controllare la situazione finanziaria e patrimoniale e il livello di indebitamento dell'ente. La base di riferimento è il rendiconto per l'esercizio precedente e il contenuto minimo prevede la situazione patrimoniale del conto del patrimonio, la situazione finanziaria relativa alle entrate e alle spese dell'ultimo bilancio approvato, gli equilibri di bilancio, il risultato di amministrazione, il fondo cassa, l'indebitamento complessivo e la sua evoluzione, il patto di stabilità interno.
In merito al contenuto il legislatore si è limitato ad affermare che la relazione di inizio mandato è finaizzata a controllare la situazione finanziaria e patrimoniale e il livello di indebitamento dell'ente. La base di riferimento è il rendiconto per l'esercizio precedente e il contenuto minimo prevede la situazione patrimoniale del conto del patrimonio, la situazione finanziaria relativa alle entrate e alle spese dell'ultimo bilancio approvato, gli equilibri di bilancio, il risultato di amministrazione, il fondo cassa, l'indebitamento complessivo e la sua evoluzione, il patto di stabilità interno.
È importante sottolineare il collegamento con la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale. Come la relazione di fine mandato, anche quella di inizio dovrebbe
essere divulgata sul sito dell'ente per garantirne la più ampia
conoscibilità.
Infine, a differenza della relazione di fine mandato, il documento iniziale non deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la sua mancata predisposizione non è direttamente sanzionata dalla norma con misure pecuniarie amministrative.
Infine, a differenza della relazione di fine mandato, il documento iniziale non deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e la sua mancata predisposizione non è direttamente sanzionata dalla norma con misure pecuniarie amministrative.
(foto: pixabay) (08/07/2016)