"A seguito della sentenza n. 286 del 21/12/2016 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2016, è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori"
Secondo il principio espresso dalla Corte Costituzionale è possibile attribuire il doppio cognome anche nel caso di filiazione naturale, ovvero nati al di fuori del matrimonio, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, e in caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Nel caso di dichiarazione di nascita resa da un solo genitore di una coppia sposata, il genitore che effettua la
dichiarazione dovrà produrre all’ufficiale di stato civile una
dichiarazione sottoscritta dall’altro genitore, non autenticata, con
allegata copia di un documento di riconoscimento, nella quale sia
indicato l’intento dell’attribuzione del doppio cognome, paterno e
materno.
Nel caso di dichiarazione di nascita resa da entrambi i genitori, per la coppia non sposata, gli stessi, di comune accordo,
potranno attribuire il doppio cognome, paterno e materno.
Qualora la dichiarazione di nascita sia resa da altri soggetti legittimati (art.
30 DPR 369/2000 – medico, ostetrica o altra persona che abbia assistito
al parto) il dichiarante dovrà produrre all’ufficiale di stato civile
le dichiarazione di entrambi i genitori sull’accordo raggiunto in merito
all’attribuzione del doppio cognome (paterno seguito da quello
materno).
In tutti i casi in mancanza di accordo, si attribuirà al neonato il cognome paterno.
Ma forse sarebbe stato più naturale attribuire sempre il doppio cognome e lasciare la scelta di avere solo quello paterno su accordo dei genitori che dovrebbero uguale diritto sul figlio.
(foto: pixabay) (10/02/2017)