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ALTROCONSUMATORE - Basta rinnovi taciti!

"Stop ai rinnovi taciti senza avviso. Così stabilisce il nuovo art. 65-bis del Codice del Consumo che obbliga il gestore ad avvisa almeno 30 giorni prima del rinnovo il consumatore"


Il nuovo articolo 65-bis del Codice del Consumo relativo ai “Contratti di servizi a tacito rinnovo” vuole rafforzare la tutela del consumatore.

Infatti stabilisce che nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il gestore ha l’obbligo di inviare un avviso al consumatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui quest’ultimo può inviare la disdetta.

La mancanza di tale comunicazione consente al consumatore, di recedere in qualsiasi momento senza spese e, dunque, di non pagare per un ulteriore anno per servizi di cui non ha più necessità o rispetto ai quali ha individuato un’offerta migliore.

La modalità con la quale l’avviso per la disdetta deve essere inviato, il legislatore prevede la forma scritta includendo, tuttavia la comunicazione via sms, e-mail etc… a scelta del consumatore ma non è necessaria la raccomandata con ricevuta di ritorno o la PEC.

Sarà quindi il professionista (assicurazioni, banche etc) a dover dimostrare di aver inviato il messaggio prima del rinnovo o il credito sarà inesigibile oppure impugnabile in sede giudiziaria.

(foto: pixabay) (29/06/2025)