Con la legge di bilancio 2025 è stato modificato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" aumentando l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge di bilancio 2024, dal 60% all’80% della retribuzione.
Inoltre, è stato disposto l'aumento dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all’80% della retribuzione.
La circolare INPS 26 maggio 2025, n. 95, ha stabilito che questi aumenti dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile:
un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un altro mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un ulteriore mese, inoltre, è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale di basso reddito.