BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) (basso rischio)
CCT (Cartelle di Credito del Tesoro) e BTP (Buoni Poliennali del Tesoro) (basso rischio)
Fondi Obbligazionari (alto rischio)
Fondi Comuni di Investimento (alto rischio)
Polizze e Obbligazioni Bancarie (medio rischio)
Derivati su Mutui e Prestiti (alto rischio)
Derivati Rinegoziati (alto rischio)
Obbligazioni (medio rischio)
Bond Argentini (alto rischio)
Polizze Index Linked (alto rischio)
Polizze Unit Linked (alto rischio)
Polizze Finanziarie (alto rischio)
Hedge Fund (alto rischio)
Ma quali sono gli strumenti a disposizione del cliente per tutelarsi:
Giurì Bancario: Detto anche Ombudsman, si tratta di un difensore civico istituito con decreto del 27/08/1993, per contenziosi fino a 50 mila euro. Ha la funzione di organo collegiale (5 persone: Presidente nominato dalla Banca d’Italia, 2 dall’associazione bancaria, 1 dal consiglio forense e 1 dal consiglio dei commercialisti) che esamina in secondo grado i reclami della clientela. Il ricorso è gratuito da inviarsi in spett.le Ombudsman - Via delle Botteghe Oscure 46 – 00146 Roma a seguito del quale verrà emessa una “sentenza” entro 90 giorni. Solo la decisione favorevole vincola la banca senza possibilità di appello. I termini sono di 2 anni per il reclamo alla banca e 1 anno per il ricorso al Giurì bancario.
Tribunale civile: Necessita di un avvocato e di un tecnico con costi e tempi lunghi.
Le maggiori eccezioni sono:
- mancata sottoscrizione dei documenti preliminari;
- mancata sottoscrizione degli ordini di acquisto;
- mancata informativa sui rischi di investimento;
- mancata adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo;
- mancato rispetto della norme Consob sul collocamento;
- mancato rispetto del benchmark di investimenti (es troppe azioni);
- comportamento fraudolento del promotore e responsabilità solidale della società di intermediazione.